Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois della dinastia Ardenne-Lorena
STATUTI
CAPITOLO I.
L’ORDINE E LA SUA NAUTURA
Art. 1 – L’Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois è un Ordine Cavalleresco Dinastico e Nobiliare. E’ indipendente da tutti gli Stati e dalla Santa Sede.
La Magistratura Italiana, con sentenza datata 25 giugno 1955, passata in giudicato ed irrevocabile, ha riconosciuto che l’allora Protettore Gran Maestro Principe Nicola IX de Ligny-Luxembourg era il Capo di Nome e d’Armi della Dinastia Ardenne-Lorena e che JURE SANGUINIS, in virtù del Diritto Internazionale, era anche un SOVRANO pretendente e che, perciò, non poteva essere considerato un privato cittadino, ma ben un SOVRANO per diritto di nascita in perpetuo. Essa ha riconosciuto legittima la Sua dignità di Protettore Gran Maestro dell’Ordine fondato dalla Sua Dinastia e che poteva legittimamente conferire Ordini Cavallereschi (essendo riconosciuto FONS HONORUM) e concludendo che, considerato che il fatto di conferire titoli e onori costituisce il fatto di un diritto internazionale sovrano, tanto colui che li conferisce che coloro che li ricevono, non possono essere sottomessi a restrizioni previste dalla legge sull’uso dei titoli e delle decorazioni
Art. 2 – L’Ordine è stato fondato il 31 maggio 1416 e decretato perpetuo il 23 aprile 1422 da Sua Altezza Illustrissima Monsignor il principe Luigi I, de Bar-Mousson. Duca sovrano di Bar, Cardinale della Chiesa Romana, che ne assunse il Patronato con il titolo di Re – modificato in seguito in quello di Gran Cacciatore e poi ancora in quello di Protettore Gran Maestro – e Lo pose sotto la protezione spirituale di Sant’Uberto, Apostolo delle Ardenne e Vescovo di Tongres-Maastricht e Liegi.
Conobbe secoli di gloria e fu anche protetto dai Re di Francia Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI e Luigi XVIII.
Questa protezione temporale permise all’Ordine di conservare la Sua indipendenza senza per questo divenire né un Ordine della Corona né un Ordine dinastico della Casa Reale di Francia.
Art. 3 – L’Ordine, in virtù del Decreto di successione dato a Parigi il 3 novembre 1962 è diventato esclusivamente patrimonio araldico della Casa Ducale PICAZIO.
Art. 4 – L’Ordine ha la Sua Sede presso il Principe Gran Maestro.
Art. 5 – L’ Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois, in ossequio alle sue secolari tradizioni, ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede, alla Chiesa, al S. Padre e ai Suoi rappresentanti.
L’Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso: gli ammalati, i bisognosi, le persone prive di patria, gli umili, gli oppressi, i diseredati, i bambini abbandonati, gli orfani, le vedove, gli ex detenuti, i figli dei detenuti.
L’Ordine, così, personifica, attua e vive lo spirito della Cavalleria Cristiana.
L’Ordine auspica l’Unità dei Cristiani e la Pace universale.
Esso domanda ai suoi membri di mostrarsi in tutti i momenti CAVALIERI, cioè degli uomini che, dando un senso morale alla loro vita, si sforzano di realizzare in Loro stessi le qualità alle quali deve tendere ogni Cavaliere: nobiltà di sentimenti e di vita, rispetto dei valori morali e delle tradizioni nazionali del proprio Paese, coraggio nella vita, cortesia e carità verso il prossimo.
Lo spirito cavalleresco, retto dall’ ONORE e dalla VIRTU’, deve animare le azioni dei Cavalieri, incitandoli alle opere di carità e di misericordia che sono la loro regola.
I Cavalieri dell’Ordine non sono obbligati ad una azione personale che i tempi attuali, le circostanze, le proprie posizioni non permetterebbe loro d’esercitare: ma essi devono associarsi all’azione collettiva dell’Ordine, secondo quanto previsto dalla prassi.
Sul piano personale, il Cavaliere deve ricordarsi che è invitato a comportarsi meglio dei comuni cristiani.
Art. 6 – Gli scopi dell’Ordine sono i seguenti:
a) Difendere la Fede Cristiana dai nemici e consacrare tutta la vita a Dio;
b) Suggerire e favorire il culto di Sant’Uberto;
c) Aiutare le Missioni e ogni istituzione di alto interesse civile, sociale e scientifico;
d) Sviluppare le attività filantropiche, assistenziali ed educative;
e) Promuovere la Pace universale;
f) Sostenere la diffusione dell’Ordine.
CAPITOLO II
I MEMBRI DELL’ORDINE
Art. 7 – Possono essere ammessi nell’Ordine le persone d’ambo i sessi senza distinzione di razza, ma di religione Cristiana Cattolica Apostolica Romana, di buona condotta e di buoni costumi, aventi i meriti e una condizione sociale adeguata al grado ambìto, a condizione che abbiano 21 anni compiuti. L’ammissione implica, per il nuovo Membro, la Sua adesione, approvazione e ratifica dello Statuto che disciplina l’ Ordine.
Non possono essere ammessi candidati che siano in condizioni di non comunione con la Dottrina della Chiesa, o che siano appartenenti ad Istituzioni in chiara opposizione alla Dottrina della Chiesa.
I Massoni non possono in alcun modo esser ammessi, pena l’espulsione dall’Ordine.
Art. 8 – La domanda d’ammissione nell’Ordine deve essere controfirmata almeno da un membro proponente che si impegna sul proprio onore, certificando che il candidato possiede tutte le qualità religiose, sociali, morali e civili richieste per essere ammesso.
Nel caso risultassero delle false attestazioni, il membro proponente sarà espulso dall’Ordine.
Art. 9 – A ogni domanda d’ammissione, il candidato dovrà allegare tutti i documenti attestanti la sua condotta religiosa, morale e civile e la sua condizione sociale e cioè:
a) Richiesta d’ammissione;
b) Certificato (o autocertificazione) di nascita;
c) Certificato di battesimo;
d) Certificato di matrimonio religioso (se coniugato);
e) Attestazione di pratica religiosa da parte del Parroco o di altro sacerdote (commendatizia);
f) Estratto generale del Casellario Giudiziale (o autocertificazione dei carichi pendenti);
g) Curriculum Vitae;
h) Due fotografie formato tessera;
i) Lettera di presentazione, firmata, del Membro proponente.
l) Ogni titolo nobiliare e cavalleresco, inoltre, dovrà essere adeguatamente provato con documentazione chiara, precisa e valida.
Art. 10 – Il Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio Magistrale, può eccezionalmente derogare alle disposizioni contenute nell’articolo 09 e, in virtù delle sue prerogative, dispensare il candidato dalla presentazione dei documenti giustificativi prescritti.
CAPITOLO III
NOMINE E GRADI DELL’ORDINE.
Art. 11 – I gradi dell’Ordine, per i due sessi, sono i seguenti (in ordine crescente di importanza):
1 – CAVALIERE (Dama per le donne);
2 – CAVALIERE UFFICIALE (Dama Ufficiale per le donne);
3 – COMMENDATORE (Dama di Commenda per le donne);
4 – GRAND’UFFICIALE (Dama Grand’Ufficiale per le donne);
5 – CAVALIERE di GRAN CROCE (Dama di Gran Croce per le donne);
6 – GRAN COLLARE (Dama di Gran Collare per le donne).
Il Gran Collare spetta di diritto al Principe Gran Maestro.
Il Gran Collare può esser concesso, di diritto, a Capi di Dinastie regnanti o ex regnanti, ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ed a Capi di Stato. A queste personalità il Gran Maestro, informato il Consiglio Magistrale, potrà conferire se riterrà opportuno il Gran Collare.
In ogni caso i cavalieri di Gran Collare non potranno essere superiori a cinquanta.
Oltre ai membri di diritto, il Gran Maestro, sentito il Consiglio Magistrale, può nominare motu proprio Gran Collari i cavalieri che hanno reso e rendono notevoli servigi all’Ordine.
Art. 12 – Possono aspirare al titolo di Gran Croce unicamente le personalità di primo rango o coloro che avranno dato prova di meriti particolari verso l’Ordine e in seguito ad approvazione del Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio Magistrale.
Art. 13 – La nomina a un grado superiore comporta implicitamente quella dei gradi inferiori.
Art. 14 – Eccezionalmente l’Ordine può egualmente essere conferito motu proprio a coloro che, non essendo cattolici, hanno acquisito meriti speciali verso l’Ordine.
Per questo il Gran Maestro potrà sentire il parere del Consiglio Magistrale e del Gran Priore dell’Ordine.
Per i non cattolici il titolo cavalleresco sarà ad honorem.
Art. 15 – Il Gran Maestro, in virtù delle sue prerogative di cui agli artt. 1 e 2, può:
a) RICONOSCERE i titoli di nobiltà e i blasoni delle Famiglie degli insigniti e autorizzarli a porre il loro Stemma sotto il Manto dell’Ordine;
b) CONCEDERE titoli di nobiltà e blasoni ai membri dell’Ordine.
Art. 16 – I titoli concessi dal Gran Maestro, di cui all’art. 15/c, saranno ad personam e non ereditari di padre in figlio.
Art. 17 – Gli insigniti dell’Ordine si dividono in due categorie: di GIUSTIZIA e di GRAZIA. Per appartenere alla prima categoria, il candidato dovrà allegare alla domanda, salvo per i casi notori e ben conosciuti, ogni documento provante di essere in possesso della nobiltà ereditaria paterna.
Gli altri appartengono alla categoria di Grazia.
Coloro i quali ottengono il riconoscimento o la concessione di un titolo di nobiltà dell’Ordine (Artt. 15/a,b, passano dalla categoria di Grazia a quella di Giustizia.
CAPITOLO IV
DIGNITARI E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI DELL’ORDINE
Art. 18 – Nell’esercizio della sua Autorità, il Principe Gran Maestro nominerà un Consiglio che sarà il Consiglio Magistrale che consiglierà, coadiuverà, ed indirizzerà il Gran Maestro nelle sue scelte a maggior gloria dell’Ordine.
Comunque il Consiglio Magistrale avrà parere consultivo e non vincolante, restando al Gran Maestro ogni autorità sovrana e deliberante.
Art. 19 – I membri del Consiglio Magistrale, scelti a giudizio insindacabile dal Gran Maestro, resteranno, di norma, in carica per quattro anni e possono esser revocati o riconfermati. Essi prestano il loro servigio a titolo gratuito e nelle cerimonie avranno sempre la precedenza sugli altri Cavalieri, anche di grado superiore, non appetenti al Consiglio Magistrale al fine di ottenere una migliore coordinazione delle funzioni.
Art. 20 – Il Gran Maestro stabilisce i titoli e gli incarichi dei membri del Consiglio.
Il Gran Maestro è il Presidente, ad vitam, del Consiglio Magistrale.
Le cariche del Consiglio Magistrale sono:
Luogotenente del Consiglio Magistrale e dell’Ordine, esso è la carica immediatamente seguente al Gran Maestro e potrà sostituirlo in ogni funzione, se v’è una certificata o dichiarata impossibilità, per qualsiasi causa, del Gran Maestro.
Il Luogotenente, per esplicito decreto del Gran Maestro, può firmare gli atti dell’Ordine conferendo a detti atti la giusta e piena validità;
Il Gran Cancelliere dell’Ordine, a lui è affidata la Cancelleria dell’Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina;
Il Gran Commendatore dell’Ordine, esso veglia sull’esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell’Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare che Cavalieri dell’Ordine si comportino in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Maestro, il quale, a sua volta, dovrà renderne edotto il Consiglio Magistrale per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso;
Il Cerimoniere, si occuperà di tutto quanto attiene alle Celebrazioni dell’Ordine attenendosi alla Liturgica della Chiesa Cattolica;
L’Ospedaliere dell’Ordine, si occuperà delle opere di assistenza, ma anche di coordinare proporre ed indirizzare verso opere di assistenza sociale, materiale e verso le opere di carità;
Il Gran Tesoriere dell’Ordine, ha il delicato incarico di custodire la cassa dell’Ordine, ed insieme al Gran Maestro (o al Luogotenente) è abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell’Ordine.
Dà esecuzione di mandati di pagamento (su autorizzazione del Gran Maestro, o del Luogotenente) che gli saranno trasmessi; riscuote le somme per conto dell’Ordine, e rilascia le relative quietanze.
Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta al Consiglio Magistrale il conto consuntivo nell’anno chiuso il 31 Dicembre, ed il bilancio preventivo per l’anno in corso;
Il Gran Priore dell’Ordine, nominato come previsto dall’art. 36, che avrà l’incarico di curare tutto quanto attiene alla formazione spirituale e religiosa dell’Ordine.
I Membri del Consiglio Magistrale, dovranno (almeno) avere il grado di Commendatore.
Art. 21 – Del Consiglio Magistrale faranno parte, esclusivamente, le cariche di cui all’art. 20 ed esse solo avranno diritto di parola e di indirizzo. A dette cariche il Gran Maestro può aggiungere, nella misura non superiore a due, altri due Cavalieri con compiti specifici e pratici e cioè:
Il Segretario Generale dell’Ordine, Responsabile della redazione e della custodia del Registro dei Verbali, Decreti, Disposizioni, Ordinanze, Pro-memoria ecc. emanati dal Gran Maestro; cura insieme al Luogotenente i rapporti Nazionali ed Internazionali dell’Ordine, avrà funzioni di coordinamento e si occuperà materialmente del funzionamento del Consiglio Magistrale e delle comunicazioni del Gran Maestro ai Cavalieri;
Il Delegato ad omnia del Gran Maestro, che potrà rappresentare il Gran Maestro (o il Luogotenente) in ogni cerimonia e/o occasione che si riterrà opportuna.
Queste due cariche non avranno diritto di indirizzo, ed avranno puramente valore informativo.
Esse dovranno avere almeno il grado di Cavaliere Ufficiale.
Art. 22 – Il Principe Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio Magistrale, può nominare un suo Delegato in ogni Nazione, o in ogni Regione o Provincia d’Italia laddove il numero degli Insigniti sia di almeno dieci.
Ogni Delegato non può assolutamente concedere onorificenze se non trasmettere quelle concesse, e firmate, dal Gran Maestro.
Le Delegazioni sono composte da tutti i membri dell’Ordine che hanno residenza nel territorio della costituenda Delegazione.
I loro ordinamenti sono stabiliti in conformità di un regolamento sottoposto dal Delegato ed approvato dal Gran Maestro, previo voto favorevole del Consiglio Magistrale.
Art. 23 – Dirige la Delegazione un membro dell’Ordine, con titolo di Delegato, nominato dal Gran Maestro, sentito il parere del Consiglio Magistrale, e mai eletto dai membri della Delegazione.
La Delegazione, ove possibile, deve essere affidata almeno a un Cavaliere Ufficiale di Giustizia. Il Delegato è assistito da un Cappellano che cura la vita spirituale dei membri della Delegazione.
Un Delegato può esser sempre revocato.
Art. 24 – I membri del Consiglio Magistrale sono sempre revocabili;
CAPITOLO V
DEL GRAN MAESTRO E DELLA SUCCESSIONE
Art. 25 – II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell’Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalla storia dell’Ordine e dalle concessioni avute nei secoli dall’Ordine. La dignità di Gran Maestro, riservata alla Famiglia PICAZIO-ARDENNE-LORENA, in quanto erede della Casa ARDENNE-LORENA, si trasmette per successione di primogenitura maschile;
in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione testamentaria;
se questa manchi, tutti Cavalieri di Gran Collare, ed esclusivamente loro, in virtù di antichissime consuetudini, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.
Al Gran Maestro spetta il titolo di Altezza Serenissima.
Il Gran Maestro, appena entrato nella carica, perde qualsiasi titolo nobiliare che possedeva per assumere quello di Principe e Gran Maestro.
Art. 26 – Il Gran Maestro rappresenta l’Ordine dinanzi a tutte le giurisdizioni e autorità politiche, amministrative e religiose di qualsiasi Paese.
Art. 27 – Gli atti dell’Ordine devono essere emessi e firmati dal Principe Gran Maestro. I diplomi di nomina cavalleresca, di promozione, di concessione e/o riconoscimento di titoli nobiliari devono esser firmati dal Gran Maestro e controfirmati dal Gran Cancelliere
Art. 28 – Il Gran Maestro in carica può eccezionalmente rinunciare anticipatamente al Gran Magistero in favore del suo primogenito che, immediatamente dopo la sua accettazione, è elevato alla dignità di Principe Gran Maestro.
Art. 29 – Il Gran Magistero passerà sempre al primogenito dell’ultimo Gran Maestro e comunque per designazione scritta del Gran Maestro in carica che, comunque, può estromettere l’effettivo primogenito per preferirli un altro figlio, ciò solo con giustificata motivazione e con pubblica comunicazione al Consiglio Magistrale.
Art. 30 – Il Gran Maestro che non ha discendenza diretta deve designare il suo successore non appena è elevato alla suprema carica.
Se dopo ha un discendente diretto, la sua designazione resterà senza alcun effetto, e bisognerà considerarla come inesistente.
Art. 31 – Se il Gran Maestro designa per succedergli un minore, affiancherà il minore il Luogotenente dell’Ordine fino al diciottesimo anno di età: ciò nel caso in cui il Gran Maestro deceda prima che il designato alla successione abbia raggiunto la maggiore età, e dovrà assumere la Reggenza dell’Ordine in nome del minore.
Art. 32 – Il legittimo successore del Gran Maestro può rinunciare al Gran Magistero, se così avverrà la decisione sarà irrevocabile ed avrà effetto anche per i successori del rinunciante.
Dopo la rinuncia, firmata, subentrerà nella carica di Gran Maestro il parente di sesso maschile più prossimo.
Art. 33 – Tutte le cariche dell’Ordine decadono in automatico alla morte o alla rinuncia del Gran Maestro che le ha conferite. L’Unica carica che resterà in vigore, e fino alla decisione del nuovo Gran Maestro, è quella del Segretario Generale dell’Ordine (art. 21) per le pratiche esigenze di comunicazione.
Art. 34 – Il nuovo Gran Maestro, nella prima solenne cerimonia a cui prende parte in tale Dignità, recita il seguente giuramento:
“IO … SOLENNEMENTE PROMETTO E GIURO PER QUESTO SACRATISSIMO LEGNO DELLA CROCE E PER I SANTI EVANGELI DI DIO, DI OSSERVARE LO STATUTO, LE REGOLE E LE LODEVOLI CONSUETUDINI DELL’ORDINE DI SANT’UBERTO, E DI REGGERE COSCIENZIOSAMENTE L’ATTIVITÀ DELL’ORDINE. COSÌ MI AIUTI IDDIO, PER INTERCESSIONE DI SANT’UBERTO, E SE SARO’ INADEMPIENTE SARÀ IN PERICOLO L’ANIMA MIA.”
CAPITOLO VI.
MEMBRI ECCLESIASTICI
Art. 35 – I Membri del Clero possono essere ammessi nell’Ordine.
Essi ricevono la qualifica seguente:
CAPPELLANO;
CAPPELLANO MAGGIORE;
GRAN PRIORE;
Art. 36 – Il Gran Maestro, sentito il Consiglio Magistrale, e consultatosi con i membri del Clero insigniti individuerà un Ecclesiastico che abbia almeno la dignità di Abate al quale conferire la carica di GRAN PRIORE dell’Ordine.
Questa qualifica quindi deve esser conferita, in linea di massima, ad un Abate, o ad un Vescovo, o ad un Arcivescovo, o ad un Cardinale di Santa Romana Chiesa.
Il Gran Priore dell’Ordine è membro di diritto del Consiglio Magistrale, come previsto dall’art. 20.
Il Gran Priore presiederà il Comitato Ecclesiastico dell’Ordine che sarà costituito di diritto da tutti i consacrati insigniti dell’Ordine.
Il Comitato Ecclesiastico avrà competenze religiose e spirituali, e si occuperà di coadiuvare, consigliare, coordinare tutte quelle attività religiose e spirituali del Gran Maestro e del Consiglio Magistrale.
CAPITOLO VII.
ENTRATE, USO DEI TITOLI E GIURAMENTO
Art. 37 – Le entrate dell’Ordine, provengono da eventuali donazioni, legati ed altri benefici previsti dalla Legge. Nessun Cavaliere è tenuto o è obbligato a versare soldi all’Ordine né tantomeno al Gran Maestro.
Art. 38 – Nel caso in cui la domanda d’ammissione è respinta per qualunque motivo, il Gran Maestro non è tenuto a comunicarne i motivi.
Art. 39 – A tutti gli insigniti sono inviate LETTERE PATENTI. Esse devono portare anche il Sigillo ed essere firmate dal Gran Maestro (o dal Luogotenente dell’Ordine) e controfirmate dal Gran Cancelliere.
Art. 40 – I Cavalieri, prima di ottenere il Diploma di nomina nell’Ordine, devono – nelle mani del Gran Maestro o del suo rappresentante, e in presenza di due Cavalieri dell’Ordine – prestare il giuramento seguente, e firmarlo su un modulo a ciò predisposto.
Il giuramento dovrà essere anche controfirmato dai due Cavalieri presenti all’atto:
“Io sottoscritto…(nome, cognome, paternità)…, nella mia qualità di (titolo nell’Ordine)… dell’ Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois, giuro di conoscere e di accettare ogni singolo articolo dello Statuto dell’Ordine e giuro di osservarlo lealmente, di restare sempre fedele e obbediente al Gran Maestro ed ai suoi successori e agli altri Dignitari dell’Ordine in ogni cosa concernente l’Ordine e la sua disciplina, sotto pena di essere espulso dall’Ordine.
Giuro d’ adempiere tutti gli obblighi inerenti ai doveri della mia condizione; d’osservare e rispettare scrupolosamente le Leggi della mia Patria e di difenderla contro qualsiasi nemico interno o esterno; di difendere con la parola e con l’azione il glorioso Ordine Cavalleresco al quale io sono onorato di appartenere, di prestarmi infine per tutte le opere di carità e di misericordia verso il prossimo.
Che Dio, per intercessione della Santissima Vergine, di San Giorgio e di Sant’Uberto, m’aiuti in ciò”
Art. 41 – Se un insignito si rifiuta di prestare il giuramento prescritto, la sua nomina deve essere considerata nulla.
Art. 42 – Quanto all’uso dei titoli, della decorazione e dell’uniforme dell’Ordine, gli stessi devono essere fatti dai membri in conformità alle disposizioni di Legge esistenti nei rispettivi Stati.
Tuttavia i Membri dell’Ordine, nell’uso dei titoli, DEVONO sempre specificare: Cavaliere, Cavaliere Ufficiale, Commendatore ecc. del Sovrano Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois e/o Barone di Sant’Uberto, Conte di Sant’Uberto ecc. di Sant’Uberto.
Art. 43 – Ogni membro dell’Ordine che, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo precedente, subisce una condanna penale per aver trasgredito, nell’uso dei titoli, della decorazione e dell’uniforme, la Legge del proprio Stato, incorrerà immediatamente nella pena prevista dall’art. 47, lettera c) del presente Statuto.
CAPITOLO VIII.
STEMMA, INSEGNE, UNIFORME E LABARO
Art. 44 – Lo Stemma, le Insegne, l’ Uniforme e il Labaro dell’Ordine sono indicati nel Regolamento.
Art. 45 – Il Cerimoniale dell’Investitura è anche indicato nel Regolamento.
Art. 46 – Il Gran Maestro emanerà il Regolamento che sarà parte integrante dello Statuto, ed avrà carattere vincolante per tutti gli insigniti.
CAPITOLO IX.
PUNIZIONI
Art. 47 – Le pene che il Gran Maestro, col parere del Consiglio Magistrale, può infliggere ai Membri dell’Ordine variano secondo la gravità della mancanza commessa e si riassumono nel modo seguente:
a) Censura;
b) Sospensione per un tempo determinato;
c) Espulsione.
Art. 48 – Nessuna delle pene suddette potrà essere applicata senza che sia stato dato all’accusato la possibilità di giustificarsi dinanzi al Consiglio Magistrale e sentito il Gran Commendatore dell’Ordine.
Art. 49 – Ogni atto d’esibizionismo da parte dei Membri dell’Ordine, recante danno al prestigio della nobile Istituzione, sarà punito secondo l’ artt. 47.
CAPITOLO XI.
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 50 – La Statuto ed il Regolamento dell’Ordine sono obbligatori per tutti gli insigniti, qualunque sia il loro rango o le loro funzioni; colui che non vi si attiene si pone ipso facto fuori dall’Ordine.
Art. 51 – Il presente Statuto, con Regolamento e Cerimoniale, abolisce tutti i precedenti ed entrerà in vigore dalla data in calce al presente.
Art. 52 – Qualsiasi successivo Statuto potrà esser modificato solo con parere favorevole del Consiglio Magistrale.
Ordine di Sant’Uberto di Lorena e del Barrois.